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Riutilizzo dei rifiuti, novità in arrivo

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Secondo il Testo Unico Ambientale del 2006, la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è l’insieme di procedure di “controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”.

Entrerà in vigore domani il Decreto 119/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che contiene il “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio della preparazione per il riutilizzo in forma semplificata”. L’iniziativa legislativa intende velocizzare la transizione a un modello di economia circolare.

Il Regolamento si rivolge ai Centri che si occupano di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti e ne definisce modalità operative e requisiti minimi per l’esercizio dell’attività in forma semplificata: dotazioni tecniche e strumentali, qualifica degli operatori, provenienza tipologie e caratteristiche dei rifiuti, le condizioni in base alle quali i prodotti o i componenti divenuti rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo e le condizioni per svolgere tali operazioni.

Le operazioni garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti conformi al modello originario dal punto di vista della finalità, delle caratteristiche merceologiche e delle garanzie di sicurezza. Da tutte queste operazioni si ottiene il «Prodotto preparato per il riutilizzo». Il regolamento non si applica su rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali, rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari, pile, batterie e accumulatori, RAEE aventi caratteristiche di pericolo, rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi, prodotti ritirati dal mercato dal produttore o privi di marchio CE ove previsto, Veicoli Fuori Uso, rifiuti allo stato liquido e aeriforme, rifiuti radioattivi, rifiuti da articoli pirotecnici, rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 del regolamento.

Il testo integrale del decreto è visionabile qui.

Immagine di Freepik

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