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Ecoreato

Nel codice penale l’ecoreato è indicato come delitto ambientale e corrisponde a un reato che ha prodotto una deturpazione ambientale ed ecologica. Ovvero che ha prodotto danni – o pericolo di danni – alle matrici ambientali, alla biodiversità e alla inviolabilità del territorio e del paesaggio naturale, includendo – ai sensi del trattato sull’Unione europea (TUE) – tutte le risorse naturali (fra cui aria, acqua, suolo, ecosistemi, compresi i servizi e le funzioni ecosistemiche, fauna e flora selvatiche, gli habitat, e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali). L’ecoreato è uno strumento importante per affrontare in modo più incisivo le ecomafie.

Nel 2015, per iniziativa del Parlamento, i delitti ambientali compaiono per la prima volta nel nostro codice penale con il Ddl 1345 B che introduce nel nostro ordinamento 5 delitti ambientali, più una serie di aggravanti e un sistema di estinzione amministrativa delle contravvenzioni (solo per reati ambientali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto di danno). La Legge 68/2015 ha inserito nel Codice Penale il Titolo VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l’ambiente. Le fattispecie di reato previste sono le seguenti:

  •     Inquinamento ambientale;

  •     Disastro ambientale;

  •     Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

  •     Impedimento del controllo;

  •     Omessa bonifica.

Il nuovo paradigma giuridico tutela penalmente gli ecosistemi, almeno dai reati più gravi e impattanti, come il delitto di inquinamento e disastro ambientale, prima assenti nel diritto penale. Precedentemente all’approvazione della legge infatti i grandi inquinatori erano perseguiti da magistrati e forze dell’ordine attraverso altri articoli del codice penale previsti per punire il crollo di costruzioni (art. 434, il cosiddetto disastro innominato), oppure il getto pericoloso di cose o l’insudiciamento delle colture o il danneggiamento di beni o altri articoli pensati e scritti per altro. I tempi di prescrizione sono raddoppiati e sono possibili delle aggravanti (tra cui quelle contro l’ecomafia e i pubblici funzionari corrotti) poste a tutela della pubblica incolumità.

In questi anni è maturata la consapevolezza che la difesa dell’ambiente non è un bene per alcuni ed un limite per altri, ma una risorsa “per” tutti e “di” tutti. E chi offende l’ambiente commette un crimine non solo contro il territorio e la comunità in cui attuano i comportamenti criminali, ma arreca un danno a tutti perché avvelena, deteriora, inquina una risorsa collettiva.

Il termine è stato coniato da Legambiente a metà degli anni ’90.

Fonti: treccani.it, regionetoscana.it/arpat.toscana.it, noecomafia.legambiente.it/, asud.net/glossarioecologista, senato.it, eur-lex.europa.eu/

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Definizioni correlate: Abbandono di rifiuti, Deposito incontrollato, Discarica abusiva, Sito contaminato

Collegamenti esterni: Video: I 10 anni della legge contro gli ecoreatiVideo: ecomafie vs ecoreato


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