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Principio di precauzione

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Principio di precauzione

Il principio di precauzione, in materia ambientale, si riferisce all’approccio alla gestione del rischio di danno che una possibile politica o azione potrebbe provocare a cittadini o all’ambiente. Esso permette di reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, cioè per la protezione dell’ambiente.

Si tratta di misure di cautela che si basano su valutazioni scientifiche che riguardano rischio e conseguenze potenziali dell’azione compiuta sull’ambiente. Per evitare esiti di eccessiva o insufficiente precauzione la scelta delle misure da adottare va definita in base a un’analisi costi-benefici, non soltanto economica, ma che comporti un confronto fra costi generali tanto dell’azione quanto dell’inazione nel breve e lungo periodo.

Qualora i dati scientifici disponibili non consentano una valutazione completa del rischio, il ricorso a questo principio consente di impedire l’azione che potrebbe risultare pericolosa.

Il principio di precauzione è uno dei cardini del diritto ambientale contemporaneo, uno strumento giuridico che si va ad affiancare ai classici strumenti, risarcitori e sanzionatori, di protezione dell’ambiente. Serve per evitare compromissioni ambientali irreparabili causate dall’azione umana, ovvero i gravi danni ambientali legati al rapido sviluppo industriale conosciuto dai Paesi dell’Europa occidentale. Questo principio garantisce un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.

A livello internazionale i primi riferimenti al principio di precauzione furono fatti nella Carta mondiale della natura (1982), giuridicamente non vincolante ma testo precursore sul punto. Il concetto di precauzione trova compiuto riconoscimento in relazione alla protezione dello strato d’ozono (con la Convenzione di Vienna, 1985), dell’ambiente marino e dei corsi d’acqua (con la Dichiarazione interministeriale sulla protezione del Mare del Nord del 1987) e al divieto di importazione di rifiuti pericolosi in Africa (Convenzione di Bamako del 1991). Con la Dichiarazione di Rio del 1992 (atto conclusivo della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo) la precauzione viene consacrata in riferimento alla generalità del diritto ambientale.
Oggi il principio di precauzione è stabilito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 191) e, in Italia, dal Testo unico ambientale (D. lgs. N. 152/2006, artt. 3ter e 301).

Fonti: tuttoambiente.it, rgaonline.it, bioetica.governo.it, eur-lex.europa.eu

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