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TGEAmbiente: il periodico dell’informazione ambientale (EA-nr.2 del 21/07/2015)

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TGEAmbiente: il periodico dell'informazione ambientale (EA-nr.2 del 21/07/2015)

Ecco le migliori 9 specie vegetali da coltivare in casa (indoor): richiedono non grandi quantitativi di acqua e di luce e riescono a depurare l’aria annientando le sostanze organiche volatili, quali il benzene, la formaldeide, il tricloroetilene, il toluene e lo xilene (dal sito www.greenme.it)

  1. Piante grasse
  2. Crassula o albero della giada

Origini: Africa Centrale,

Famiglia: Crassulaceae .

  1. Spatifillo (Spathiphyllum Mauna Loa)

Fiori: bianchi,

Segni particolari: tossica per i gatti.

  1. Saintpaulia o Violetta Africana

Origini: Africa Meridionale,

Segni particolari: pianta sempreverde – durevole fioritura – facilità di coltivazione.

  1. Filodendro

Origini: Africa Meridionale,

Segni particolari: pianta sempreverde – rampicante – foglie grandi a forma di cuore – fioritura rara – tossica per uomini e animali.

  1. Aphelandra o pianta zebra

Origini: Africa Centro-Meridionale,

Segni particolari: pianta sempreverde – in natura può raggiungere i 2/3 metri di altezza – in vaso può raggiungere i 60 cm – foglie verdi con delle striature bianche o gialle.

  1. Bamboo della fortuna (Dracaena Sanderiana)

Origini: Africa tropicale,

Segni particolari: pianta sempreverde – forma simile al bambùpuò essere coltivato sia in vaso che direttamente in acqua, mai a temperatura inferiore ai 12 °C.

  1. Aspidistra elatior

Origini: Asia orientale,

Famiglia: Liliaceae,

Segni particolari: pianta erbacea – foglie a ciuffo, lunghe e verde, che prendono vita direttamente dalle radici.

  1. Sanseveria o lingua di suocera

Origini: Asia e Africa,

Segni particolari: sempreverdedurante la notte converte la CO2 in ossigeno filtrando le tossine presenti nell’aria.

 

Nel mondo vengono consumati all’anno circa 15 miliardi di tonnellate di sabbia (giro di affari: 70 Miliardi di Euro). La sabbia è diventata una risorsa fondamentale delle nostre società (produzione di calcestruzzo, ripascimenti e ricostruzione spiagge erose) ed è quantitativamente la seconda cosa al mondo più consumata dopo l’acqua. E’ noto da tempo:

  • l’estrazione illecita in Marocco per la necessità di creare spiagge e per soddisfare il boom del turismo,
  • l’espansione di Singapore che acquisisce, contro le leggi, grandi quantitativi di sabbia,
  • che ci sono nazioni nel globo terrestre che hanno addirittura modificato i propri confini: l’Indonesia vede scomparire sue coste ed isole mentre Dubai costruisce nuove isole.

Un po’ di numeri della sabbia:

–       200 tonnellate per realizzare una casa,

–       per realizzare un ospedale vengono impiegate 3000 tonnellate,

–       un km di autostrada consuma 30000 tonnellate,

–       12 milioni di tonnellate per costruire una centrale nucleare

–       le Palm Islands hanno inghiottito 150 milioni di tonnellate

(Fonte: www.profumodimare.forumfree.it)

 

Il 14 Luglio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 161 – S.O. n. 38) il D.Lgs 26 Giugno 2015, n. 105 (Seveso III), recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Il testo sui Rischi di incidenti rilevanti entrerà in vigore il 29 Luglio 2015 e comporterà:

–       33 articoli,

–       17 allegati,

–       allineamento con altri Regolamenti (CLP) e Direttive comunitarie (IPPC-75/2010/CE),

–       nuove definizioni di “stabilimento di soglia inferiore”, “stabilimento di soglia superiore”, “stabilimento adiacente”, “nuovo stabilimento”, “stabilimento preesistente”, “altro stabilimento”, “miscela”, “presenza di sostanze pericolose”, “deposito”, “deposito temporaneo intermedio”, “pubblico”, “pubblico interessato” e “ispezioni”,

–       modifiche alle preesistenti definizioni,

–       nuove competenze

–       una nuova specifica procedura volta alla valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa,

–       nuovi obblighi per il gestore,

–       nuove misure di controllo degli stabilimenti e ricalcolo oneri amministrativi,

–       migliore accesso da parte dei cittadini all’informazione sui rischi provocati da industrie vicine,

–       abrogazione del D.Lgs n. 33/1999 (Seveso II).

 

(Fonte ANSA) – Rifiuti in Campania: multa per l’Italia.

A causa dell’inesatta applicazione della direttiva ‘rifiuti’ in Campania, l’Italia è condannata a pagare una somma forfettaria di 20 milioni di euro più una penalità di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo”. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Ue.

 

(Fonte www.tuttoambiente.it) Il Ministero dello sviluppo economico ha rivisto la normativa in tema di efficienza energetica con una serie (3) di Decreti Ministeriali datati 26 Giugno 2015 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale  del 15 Luglio 2015, n. 162 (S.O. n. 39).

In particolare:

– il D.M. recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (anche per quanto riguarda le fonti rinnovabili), nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari. Tali criteri generali si applicano sia agli edifici pubblici che privati, siano essi di nuova costruzione ovvero in ristrutturazione. Le norme contenute in tale D.M. si applicano a decorrere dal 1 ottobre 2015;

– il D.M. recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” contiene gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.L.vo n. 192/2005, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Le norme contenute in tale D.M. entrano in vigore il 16 luglio 2015 ma hanno efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del D.M. di cui all’art. 4, comma 1, D.L.vo n. 192/2005;

– il D.M. recante “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” è volto a “favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale”, definendo:

a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;

b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni;

c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

Le disposizioni di tale ultimo D.M. entrano in vigore dal 1 ottobre 2015.

(Fonte OrangeNews) L’Accordo Multilaterale M222, proposto dall’Austria ai sensi del capitolo 1.5 dell’ADR, entrato in vigore il 2 agosto 2010, e firmato dall’Italia il 14 gennaio 2011, consente di derogare ad alcune disposizioni dell’ADR nel caso di trasporto di rifiuti. Per questo motivo, gli operatori del settore sono preoccupati all’idea che l’Accordo decada, come previsto, il 1° agosto 2015. Fortunatamente l’Austria ha già provveduto a rinnovare l’accordo in scadenza proponendo un nuovo Accordo Multilaterale M287, che entrerà in vigore il 2 agosto 2015 e sarà valido fino al 1 agosto 2020. Parallelamente l’Austria ha provveduto anche a rinnovare l’Accordo multilaterale RID 1/2010 , contenente le analoghe disposizioni dell’accordo multilaterale M222, ma relative al trasporto ferroviario, con la pubblicazione dell’Accordo Multilaterale RID 1/2015. Naturalmente a questo punto è necessario che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proceda con urgenza a sottoscrivere gli accordi multilaterali di cui sopra.

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