Soglia di rilevanza dell'emissione (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, art.268)
Flusso di massa, per singolo inquinante o per singola classe di inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio più gravose dell’impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di emissione.