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Sistema comunitario di ecogestione e audit

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Sistema comunitario di ecogestione e audit - EMAS

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) intende promuovere il costante miglioramento dei risultati ambientali di tutte le organizzazioni europee, nonché l’informazione del pubblico e delle parti interessate.

L’obiettivo del Sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni pubbliche e private di tutti i settori di attività economica, mediante:

  • l’introduzione e l’attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale come indicato nell’allegato I del presente regolamento;
  • la valutazione obiettiva e periodica di tali sistemi;
  • la formazione e la partecipazione attiva dei dipendenti delle organizzazioni;
  • l’informazione del pubblico e delle altre parti interessate;

Ciascuna organizzazione che vuole partecipare al sistema deve:

  • adottare una politica ambientale che definisca gli obiettivi e i principi di azione dell’organizzazione rispetto all’ambiente;
  • effettuare un’analisi ambientale delle proprie attività, dei prodotti e servizi (conformemente agli allegati VII e VI), salvo le organizzazioni che hanno già un sistema di gestione ambientale certificato e riconosciuto;
  • istituire un sistema di gestione ambientale (a norma dell’allegato I);
  • effettuare regolarmente un audit ambientale (a norma dell’allegato II) e fare una dichiarazione ambientale, contenente: la descrizione dell’organizzazione, delle sue attività, prodotti e servizi; la politica ambientale e il sistema di ecogestione dell’organizzazione; la descrizione degli impatti ambientali; una descrizione degli obiettivi in relazione agli impatti; le prestazioni ambientali dell’organizzazione e la data della dichiarazione. La dichiarazione dev’essere convalidata da un verificatore ambientale il cui nome e numero di accreditamento devono essere indicati nella dichiarazione.
  • registrare la dichiarazione convalidata presso l’organismo competente dello Stato membro;
  • mettere la dichiarazione a disposizione del pubblico;

Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di accreditamento dei verificatori ambientali indipendenti e di controllo delle loro attività conformemente alle disposizioni dell’allegato V. I sistemi devono essere pienamente operativi entro 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ogni Stato membro designa, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, il proprio organismo competente. Tutti gli organismi di accreditamento si riuniscono almeno una volta all’anno in un’assemblea, che elabora gli orientamenti su questioni concernenti l’accreditamento, la competenza e la sorveglianza dei verificatori. È istituita una procedura di valutazione inter pares, volta a garantire che i sistemi di accreditamento rispettino le disposizioni del presente regolamento.

Per mantenere la registrazione EMAS, un’organizzazione deve:

  • far verificare gli elementi richiesti per la registrazione EMAS in un periodo non superiore a 36 mesi e le informazioni contenute nella dichiarazione ad intervalli non superiori a 12 mesi;
  • trasmettere i necessari aggiornamenti convalidati all’organismo competente e metterli a disposizione del pubblico.

Le organizzazioni che partecipano al sistema EMAS sono registrate dagli organismi competenti a condizione che:

  • abbiano presentato a detti organismi una dichiarazione ambientale convalidata;
  • abbiano versato, qualora richiesto, la quota di registrazione;
  • abbiano presentato un formulario contenente le informazioni di cui all’allegato VIII;
  • soddisfino tutte le condizioni imposte dal regolamento.

Gli organismi competenti possono sospendere o cancellare la registrazione di un’organizzazione, ovvero rifiutare di procedere alla registrazione, se tale organizzazione non rispetta le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Il registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate in EMAS è tenuto dalla Commissione, che lo mette a disposizione del pubblico.

Esiste un logo EMAS, che può essere utilizzato può essere usato dalle organizzazioni sulle informazioni convalidate, così come descritto all’allegato III, sulle dichiarazioni ambientali convalidate, sulle intestazioni di lettere, sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione di un’organizzazione all’EMAS e nella pubblicità di servizi, prodotti e attività. Non può essere usato sui prodotti o i loro imballaggi o in asserzioni comparative relative a altri prodotti.

Gli Stati membri devono studiare come tener conto della registrazione EMAS di un’organizzazione nell’attuazione e nell’esecuzione della legislazione ambientale, al fine di evitare inutili duplicazioni di lavori. Il regolamento impegna gli Stati membri a promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese al sistema di ecogestione e audit. Gli Stati membri prendono le opportune misure per garantire che il pubblico sia informato sull’EMAS. La Commissione promuove l’EMAS a livello comunitario. Gli Stati membri sono responsabili delle sanzioni da applicare in caso di inosservanza del regolamento Possono predisporre un sistema di diritti per far fronte alle spese connesse all’EMAS.


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Fonte: eur-lex.europa.eu