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Misure di riparazione e di ripristino ambientale

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Misure di riparazione e di ripristino ambientale

Azioni atte a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi danneggiati, oppure fornire un’alternativa equivalente a tale risorse o servizi. Gli interventi di ripristino ambientale devono essere adeguati «alla destinazione d’uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell’area»,  devono evitare ogni possibile peggioramento dell’ambiente e del paesaggio dovuto alle opere da realizzare. Secondo il decreto legislativo n. 152 del 2006 tali interventi devono gravare esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento.

La definizione di un programma di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato può essere schematizzata in questo modo:

  • definizione della destinazione d’uso del sito prevista dagli strumenti urbanistici;
  • acquisizione dei dati di caratterizzazione del sito, dell’ambiente e del territorio influenzati, secondo i criteri defunti nell’Allegato 2 del D.Lgs 152/2006;
  • definizione degli obiettivi da raggiungere, secondo i criteri definiti nell’Allegato 1 del D.Lgs 152/2006, e selezione della tecnica di bonifica;
  • selezione della tecnica di bonifica e definizione degli obiettivi da raggiungere, secondo i criteri definiti nell’Allegato 1 del D.Lgs 152/2006;
  • selezione delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive;
  • studio della compatibilità ambientale degli interventi;
  • definizione dei criteri di accettazione dei risultati;
  • controllo e monitoraggio degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e delle eventuali misure di sicurezza;
  • definizione delle eventuali limitazioni e prescrizioni all’uso del sito.


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Fonte: gazzettaufficiale.it