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Rifiuti speciali

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Rifiuti speciali (D.lgs. 152/2006 art. 184 comma 3)

Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti speciali:

  • a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  • b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;
  • c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i);
  • d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • e) i rifiuti da attività commerciali;
  • f) i rifiuti da attività di servizio;
  • g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  • i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  • l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  • m) il combustibile derivato da rifiuti;
  • n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

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Fonte: mase.gov.it