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TGEAmbiente: il periodico dell’informazione ambientale (EA-nr.8 del 23/09/2015)

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TGEAmbiente: il periodico dell'informazione ambientale (EA-nr.8 del 23/09/2015)

TGEAmbiente: il periodico dell’informazione ambientale (EA-nr.8 del 23/09/2015)

ECOMONDO: The green technologies expo (dal 3 al 6 Novembre a Rimini Fiera). REACH: Regolamento UE 2015/1494. Rischi di incidenti rilevanti. Novità in tema di Discariche. Pubblicato il 7° aggiornamento CLP che modifica la classificazione di 32 sostanze e miscele. Come ottenere e mantenere l’abilitazione alla guida di macchine agricole. Idrocarburi: D.Lgs 18 Agosto 2015. Biocarburanti: Direttiva UE n. 2015/1513. Residui naturali da eventi atmosferici. Prove imballaggi per trasporto marittimo merci pericolose. E’ ufficiale la nuova ISO 14001.

ECOMONDO: The green technologies expo

 

Da Martedì 3 a Venerdì 6 Novembre è in programma a Rimini la 19a edizione di ECOMONDO, la Fiera internazionale della green economy, del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile. Da anni ormai questo appuntamento è un punto di riferimento per l’Europa in tema di soluzioni ambientali industriali e prospettive economiche verso smaltimento zero. Ad ECOMONDO saranno presenti ed ospiti tutte le maggiori aziende del settore.

 

 

REACH: Regolamento UE 2015/1494

(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)

Il Regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione del 4 settembre 2015 modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene.
La modifica riguarda l’Allegato XVII (“Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi”), il quale vieta l’immissione sul mercato e l’uso del benzene come sostanza o come componente di altre sostanze o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in peso. Il Regolamento (UE) 2015/1494 ha aggiunto alla voce 5, colonna 2, punto 4, in cui sono previste eccezioni a tale divieto, la lettera c), al fine di consentire l’immissione sul mercato e l’uso di gas naturale che abbia una concentrazione di benzene inferiore allo 0,1% in volume, in quanto secondo le valutazioni dei tecnici europei non presenterebbe rischi inaccettabili per la salute dei consumatori.
Il Regolamento (UE) 2015/1494, pubblicato sulla GU n. 233 del 5 settembre 2015, entrerà in vigore il 25 settembre 2015.

 

Rischi di incidenti rilevanti

(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)

L’ISPRA ha diffuso, tramite il proprio sito web, alcune indicazioni operative inerenti la nuova disciplina giuridica in materia di incidenti rilevanti contenuta nel D.L.vo n. 105/2015, in vigore dallo scorso 29 luglio.
Si rammenta innanzitutto che tra le nuove attività di cui ISPRA è titolare per quanto attiene la materia dei rischi di incidenti rilevanti figurano la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, il ruolo di segreteria tecnica del “Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale” istituito presso il Ministero dell’Ambiente, nonché la pianificazione e l’effettuazione delle attività ispettive per gli stabilimenti di fascia superiore ed una ampliata attività di inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

L’ISPRA riserva particolare attenzione all’Allegato 5 del D.L.vo n. 105/2015, che reca un nuovo “Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23” da compilare ad opera dei gestori degli stabilimenti coinvolti. A tal proposito l’Istituto specifica che è in fase di predisposizione un’applicazione web che consentirà, tramite un sistema di autenticazione online, la redazione e la trasmissione di un modello elettronico precompilato del suddetto modulo; nel frattempo, in via provvisoria, i gestori devono trasmettere il modulo tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente (per le notifiche indirizzate al Ministero dell’ambiente viene fornito uno specifico indirizzo e-mail). Sono inoltre in preparazione delle apposite guide tecniche alla compilazione del modulo di notifica.
Sul sito web dell’ISPRA si rammenta altresì che prima dell’invio della notifica è necessario versare degli importi indicati nell’Allegato I per le relative attività istruttorie: in sede di trasmissione del modulo occorrerà allegare l’evidenza informatica attestante l’avvenuto pagamento della tariffa dovuta.

 

 

Novità in tema di Discariche

(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 211) dell’11 settembre 2015 è stato pubblicato il DM 24 giugno 2015, di “Modifica del DM 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”. Le rilevanti modifiche riguardano in particolare gli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e l’intero Allegato 3, sul Campionamento e analisi dei rifiuti.

 

 

Pubblicato il 7° aggiornamento CLP che modifica la classificazione di 32 sostanze e miscele

(articolo di proprietà del sito www.necsi.it)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L197/10 del 25 luglio 2015, il REGOLAMENTO (UE) 2015/1221 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico. In base all’art. 3, le modifiche introdotte dal Regolamento si applicheranno alle 32 sostanze e alle miscele indicate, a decorrere dal 1 gennaio 2017.

 

Come ottenere e mantenere l’abilitazione alla guida di macchine agricole

(articolo di proprietà del sito www.necsi.it)

L’INAIL ha realizzato nuovi pieghevoli informativi, alcuni relativi ai rischi nell’allevamento bovino, nello stoccaggio dei prodotti fitosanitari, nelle operazioni di mungitura, nell’allevamento dei suini, altri focalizzati sull’abilitazione all’uso delle macchine agricole e sulla revisione delle stesse, a supporto del Piano Nazionale Agricoltura. Tali materiali sono stati realizzati ad opera del Gruppo di lavoro composto da Inail (Direzione Centrale Prevenzione – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento Tecnico delle Regioni.

 

Idrocarburi: D.Lgs 18 Agosto 2015

(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)

Il 17 settembre 2015 è entrato in vigore il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 145, in attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la Direttiva 2004/35/CE.
Il decreto, che si compone di 36 articoli e 9 Allegati, “dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti”, come recita l’art. 1 dello stesso e si pone l’obiettivo di contrastare l’inquinamento attraverso una politica non solo di prevenzione, ma anche di cooperazione, prevedendo periodicamente lo scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze tra gli Stati membri. In particolare, si segnala la modifica, apportata dall’art. 33, al D.lgs. 152 del 2006, art. 300. Al comma 2, che specifica le quattro tipologie di danno ambientale, viene sostituita la lettera b), la cui versione attualmente in vigore viene riportata di seguito: “alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;”.

 

Biocarburanti: Direttiva UE n. 2015/1513

(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)

La Direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 ha modificato la Direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Le novità, comprendenti anche l’aggiunta di nuovi Allegati, sono finalizzate all’ulteriore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, a cui contribuiscono in maniera significativa i carburanti destinati ai trasporti stradali. La direttiva 2009/28/CE dispone che “ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro”. A tal fine maggiore attenzione dovrà essere posta ai biocarburanti, ma, in particolare, alla promozione di quelli “avanzati”, al momento disponibili in quantità ridotte, ossia quelli a basso impatto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel rispetto delle colture alimentari, quindi che soddisfino criteri di sostenibilità ambientale. Entro il 10 settembre 2017 gli Stati dovranno conformarsi alle disposizioni contenute nella Direttiva (UE) n. 2015/1513 ed entro il 2020 saranno tenuti a riferire alla Commissione i risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi prefissati. Secondo quanto disposto dall’art. 5 la Direttiva, pubblicata sulla GU n. 239 del 15 settembre 2015, entrerà in vigore il 5 ottobre 2015.

 

Residui naturali da eventi atmosferici

(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)

Firenze, 27 agosto 2015, comunicato stampa di ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) – “In relazione agli ingenti quantitativi di materiali legnosi spiaggiati sulle coste toscane a seguito degli eventi meteorologici significativi verificatisi recentemente, si ritiene opportuno ricordare che in argomento il Presidente della Regione Toscana ha emesso il 13 aprile 2015 la propria Ordinanza n.2, anche sulla base del supporto di ARPAT (allegato A dell’Ordinanza), in occasione di un altro evento meteorologico eccezionale, che in quel caso aveva interessato zone interne della nostra regione. Analoghe indicazioni erano state date al comune di Carrara lo scorso anno specificamente riguardo alla gestione del materiale legnoso depositato sulle spiagge a seguito di mareggiate.In particolare secondo la lettura di ARPAT – anche alla luce di quanto sostenuto da ISPRA – dell’articolo 183 comma 1 lettera n del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che:

 

  • il legname raccolto a seguito di particolari eventi atmosferici o meteorici in aree urbane (o sulle spiagge a seguito di mareggiate), eventualmente frammisto a materiale di origine antropica, per non essere in toto considerato rifiuto deve essere sottoposto ad una preliminare operazione di cernita che porterà alla creazione di un deposito di solo legno, che è un bene e non un rifiuto, ed un deposito temporaneo di altro materiale di origine antropica che permane rifiuto e come tale andrà gestito.
  • la raccolta finale del legno, separato da tutto il resto, pertanto non si configura come attività di gestione dei rifiuti;
  • le operazioni di cernita preliminari alla raccolta finale devono durare “un tempo tecnico strettamente necessario”, una volta superato il quale queste tornano ad essere attività di gestione di rifiuti;
  • per la quantificazione del “tempo tecnico strettamente necessario”, onde evitare l’abbandono dei rifiuti, si ritiene necessario che l’Ente competente si doti di un atto che individui le modalità di gestione di questa procedura ove siano definiti tempi e modalità, (ad esempio una settimana per fenomeni di mareggiata o prima dell’inizio della stagione balneare per i materiali depositati sulle spiagge durante l’inverno).

 

Le modalità di utilizzo del materiale legnoso sono indicate nella citata Ordinanza, secondo cui potrà essere destinato alla triturazione per la produzione di energia, per la produzione di pannelli di particelle o al compostaggio. E’ invece esclusa la possibilità di abbruciamento in situ, in considerazione dell’elevata produzione di particolato e di altre sostanze nocive prodotte dalla combustione di legna in condizioni non ottimali.”.

 

10°

Prove imballaggi per trasporto marittimo merci pericolose

(articolo di proprietà del sito www.orangenews.it)

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto 21 luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (Decreto n. 842/2015). Tale decreto, predisposto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, contiene   le prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, in conformità a quanto previsto dal Codice IMDG e alle disposizioni di cui al capo V del Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 del   6 giugno 2005. Con tale decreto sono tra l’altro definiti:

a)      le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati all’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi (Allegato 1)

b)      il formato del rapporto di prova per gli imballaggi (Allegato 2)

c)      il formato del rapporto di prova per i grandi imballaggi (Allegato 3)

d)      il formato del rapporto di prova per gli IBC (Allegato 4)

e)      il formato di approvazione del prototipo (Allegato 5)

f)       il formato del rapporto di ispezione per gli IBC (Allegato 6)

 

Sono di conseguenza abrogati i decreti dirigenziali 7 marzo 2007, n. 231 , e 13 marzo 2006, n. 243 . Il decreto entra in vigore il 16 settembre 2015.

 

11°

E’ ufficiale la nuova ISO 14001

(articolo di proprietà del sito www.orangenews.it)

Dopo un periodo di revisione e diverse riunioni tecniche in sede ISO, era prevista la pubblicazione a metà settembre 2015 delle nuove norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Ed infatti, puntualissima rispetto alle attese, è stata ufficializzata già da un paio di giorni la nuova ISO 14001. Come nelle precedenti rivisitazioni della norma, è previsto un periodo transitorio della durata di 3 anni che decorreranno dalla data di pubblicazione, durante il quale le aziende potranno aggiornare il proprio sistema di gestione. Le novità sono legate soprattutto al concetto di rischio, che viene integrato all’interno della qualità e nella gestione ambientale e coinvolge tutti i settori dell’impresa. Per quanto attiene lo standard ISO 14001 ed. 2015 viene confermata l’esigenza di sviluppare maggiormente il controllo sugli aspetti ambientali considerando la prospettiva del “ciclo di vita” del prodotto, ad esempio considerando le implicazioni derivanti dall’utilizzo del prodotto e la fine vita dello stesso. La Valutazione e Gestione del rischio sono stati introdotti come elemento cardine, ed in particolare uno dei rischi che le aziende dovranno prendere principalmente in considerazione è rappresentato dalla mancata ottemperanza alle disposizioni cogenti correlate ai propri processi, prodotti o servizi e che possono portare a sanzioni amministrative o, nel peggiore dei casi, a sequestri e conseguenti procedimenti giudiziari. Quindi le aziende dovranno dotarsi di un sistema affidabile per affrontare questa incombenza ed evitare di mettere in pericolo la propria capacità di fornire un prodotto o erogare un servizio.

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