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Autorizzazione Integrata Ambientale

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Autorizzazione Integrata Ambientale

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è l’autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per uniformarsi ai principi di integrated pollution prevention and control (IPPC) dettati dalla comunità europea a partire dal 1996 (Direttiva europea 96/61/CE, poi riscritta dalla Direttiva europea 2008/1/CE e ora confluita nella Direttiva europea 2010/75/UE, detta Direttiva IED – industrial emissions directive).

La Direttiva europea 96/61/CE (Direttiva IPPC) ha fissato entro il 2007 il termine di adeguamento oltre il quale un impianto non conforme non potrebbe essere operativo.

Applicazione

Per il suo carattere multidisciplinare la materia IPPC è stata applicata in maniera molto differente nei diversi paesi dell’Unione Europea, anche in relazione al precedente assetto delle competenze.

Alcuni paesi, come il Regno Unito, già rilasciavano autorizzazioni molto simili all’AIA, e pertanto hanno dovuto solo verificare la coerenza delle precedenti valutazioni con i nuovi requisiti. In altri paesi, come la Francia, in cui l’attribuzione di competenze era comunque già strutturata in maniera “verticale” a livello di prefetture, è stato sufficiente riformare i procedimenti per garantire la presenza dei requisiti IPPC nei nuovi provvedimenti autorizzativi. Infine in paesi come la Germania e l’Italia, in cui le competenze sono attribuite “orizzontalmente” per materia a diversi soggetti, è stato necessario studiare anche il modo di garantire la conduzione di istruttorie coordinate.

Altre significative differenze applicative da Paese a Paese riguardano la periodicità dei rinnovi, il coordinamento con altre autorizzazioni (non ambientali), i sistemi tariffari e la frequenza dei controlli.

In Italia la materia IPPC è stata compiutamente disciplinata nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di integrale recepimento della Direttiva europea 96/61/CE. Dopo l’emanazione del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la norma di riferimento è confluita nel testo unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con modifiche minori.

Ai sensi di tale normativa, l’AIA viene generalmente rilasciata dalla Regione o (su delega) dalla Provincia. Per gli impianti più rilevanti (circa 200, per dettagli vedi sito istituzionale http://aia.minambiente.it ) essa è invece rilasciata dal Ministro dell’Ambiente sulla base di un lavoro istruttorio svolto da una commissione tecnica. La conclusione della fase istruttoria avviene in conferenza di servizi, all’interno della quale il Sindaco esprime eventuali determinazioni in materia sanitaria.

L’AIA ha una durata generale di 5 anni, ma può durare anche 6 anni se l’azienda possiede certificati UNI EN ISO 14001, 7 anni nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW (solo fino al primo rinnovo), 8 anni nel caso l’impianto sia registrato EMAS e 10 anni in caso di allevamenti. Al fine di usufruire della durata superiore a 5 anni, le autorizzazioni ISO ed EMAS devono essere possedute “al momento del rilascio dell’Autorizzazione”.

L’AIA, in quanto autorizzazione all’esercizio, non costituisce in genere “autorizzazione alla realizzazione di un impianto”, salvo nel caso delle discariche. Viceversa, in alcuni casi provvedimenti di ampia portata relativi alla realizzazione degli impianti (quali la VIA) possono avere anche valore di prima AIA.

L’Italia ha subito una condanna dalla Corte di Giustizia Europea per i ritardi nell’attuazione della disciplina IPPC riscontrati all’aprile 2009. Le situazioni che hanno determinato tale condanna sono state definitivamente superate nel corso dell’anno 2013.

Informazioni più dettagliate sullo stato di applicazione della disciplina IPPC, anche con riferimento agli altri paesi dell’Unione Europea, possono essere reperite sul sito istituzionale della Commissione Europea

Caratteristiche specifiche dell’AIA

Nel merito, l’AIA è un’autorizzazione all’esercizio IPPC, ovvero integrata nel senso che nelle relative valutazioni tecniche sono considerate congiuntamente tutte le diverse linee di impatto sull’ambiente dell’attività da autorizzare, nonché tutte le condizioni di vita dell’impianto (non solo a regime, ma anche nei periodi transitori e in fase di dismissione) perseguendo una prestazione ambientale ottimale.

Tale scopo è tipicamente raggiunto tramite l’individuazione e l’adozione delle migliori tecniche disponibili, ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che, tra quelle tecnicamente realizzabili nello specifico contesto ed economicamente sostenibili a livello di settore, garantiscono prestazioni ambientali ottimali in un’ottica integrata. Nei casi più complicati la ricerca di tale soluzione ottimale può richiedere analisi costi benefici. Nei casi più semplici per la soluzione da proporre si può fare riferimento alle tecniche indicate ad esempio in specifici documenti comunitari, detti BREF (scaricabili dal sito http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ ).

Nell’AIA l’autorità competente, sulla base delle analisi proposte dal gestore, conferma la corretta individuazione delle migliori tecniche disponibili e delinea il crono programma per la loro implementazione.

L’AIA considera in ogni caso come punti fermi il rispetto dei requisiti minimi stabiliti nelle norme ambientali di settore, le prescrizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale, la compatibilità con le norme di qualità ambientale (piani di Qualità dell’aria, e altri piani soggetti a Valutazione ambientale strategica) ed inoltre (ma solo in Italia) le prescrizioni in materia di industrie insalubri (adottate delle autorità sanitarie con Ordinanza contingibile e urgente) e di rischio da incidente rilevante (Direttiva Seveso).

Conseguentemente l’AIA non è lo strumento specifico per valutare la compatibilità di un impianto con il territorio in cui è collocato, quanto piuttosto la sede in cui verificare che l’esercizio autorizzato sia compatibile con le condizioni (fissate dalla VIA o dalle pianificazioni di qualità ambientale) che garantiscono la compatibilità ambientale.

Analogamente, l’applicazione dei principi IPPC non garantisce di per sé una riduzione dell’inquinamento provocato da uno specifico impianto nel territorio circostante, quanto piuttosto l’adozione di tecniche ambientalmente più efficienti e quindi un minore inquinamento specifico (ovvero per unità di prodotto) a livello di unione europea.

Maggiori dettagli in merito all’inquadramento generale della materia possono essere reperiti presso il sito istituzionale del ministero dell’ambiente

Soggetti

Le categorie di attività soggette a tale autorizzazione sono dettagliatamente indicate dalla norma (allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06), e in sintesi sono:

  • Impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW
  • Raffinerie
  • Cokerie
  • Impianti di produzione e lavorazione dei metalli di dimensione significativa
  • Industrie dei prodotti minerali di dimensione significativa
  • Impianti chimici
  • Impianti per la gestione di rifiuti di dimensione significativa
  • Altri impianti di potenziale significativo impatto, tra cui cartiere, concerie, macelli, allevamenti intensivi

In Italia sono censiti oltre 5.500 impianti soggetti. Nell’intera UE poco meno di 50.000. Maggiori dettagli sono reperibili sul sito della Commissione Europea

Autorizzazioni sostituite

Data la sua connotazione di autorizzazione integrata, l’AIA rende superflue le autorizzazioni ambientali di settore per l’esercizio.

Dall’entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, in Italia l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce in particolare e seguenti autorizzazioni settoriali (in precedenza sostituiva tutte le autorizzazioni in materia ambientale):

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
  • Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
  • Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
  • Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
  • Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9)


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Fonte: it.wikipedia.org